Revocato l’assegno divorzile all’ex coniuge che abbia una relazione stabile, equiparabile ad una famiglia di fatto

Revocato l’assegno divorzile all’ex coniuge che abbia una relazione stabile, equiparabile ad una famiglia di fatto
17 Marzo 2021: Revocato l’assegno divorzile all’ex coniuge che abbia una relazione stabile, equiparabile ad una famiglia di fatto 17 Marzo 2021


La Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla spinosa questione del diritto del coniuge alla corresponsione dell’assegno divorzile e della sua funzione “compensativa” dei sacrifici posti in essere durante l’unione coniugale, che l’abbiano portato a trovarsi in una situazione di svantaggio economico-patrimoniale nel momento della cessazione del vincolo matrimoniale. 

Nel caso de quo la ex moglie, alla quale in sede di divorzio era stato riconosciuto il diritto alla corresponsione di un assegno periodico, si è vista revocare quest’ultimo a seguito del giudizio di appello promosso dall’ex coniuge.

In sede di gravame l’ex marito aveva portato all’attenzione del Giudicante la stabile frequentazione della moglie con il nuovo compagno, evidenziandone le caratteristiche che, a suo dire, ne giustificavano l’assimilazione ad una convivenza more uxorio.

Tra queste aveva annoverato il fatto che l’ex moglie rivestisse cariche sociali all’interno della società riconducibile al compagno, quello che trascorresse da anni le vacanze con quest’ultimo, intrattenendosi a pernottare nella di lui residenza e condividendo con lui i progetti di vita quotidiana.  

La ex moglie-appellata non negava di rivestire cariche all’interno della società gestita dal compagno, pur sostenendo di non percepire all’uopo alcun compenso ed opponeva di non risiedere stabilmente presso l’abitazione del compagno, pur confermando di intrattenervisi spesso e di possedere, altresì, le chiavi dell’immobile cui aveva, quindi, libero accesso. 

La Corte d’appello aveva ritenuto assolto l’onere della prova che incombe sul coniuge obbligato, ovvero la dimostrazione dell’instaurazione, da parte dell’ex moglie, di una stabile convivenza con un nuovo partner, integrando tale prova una presunzione idonea a far ritenere la formazione di una nuova famiglia di fatto. 

Non aveva, invece, ritenuto sufficienti le allegazioni della moglie, alla quale spettava l’onere di provare che la convivenza non aveva assunto in concreto caratteri di stabilità tali da assimilarla ad una famiglia di fatto. 

La Corte di Cassazione, nel giudizio di legittimità instaurato con ricorso dalla ex moglie ha avvallato il ragionamento dei giudici di primo grado e ne ha confermato la pronuncia di revoca dell’assegno divorzile.

Con l’occasione la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto secondo il quale “l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge”.

Ciò in quanto “la formazione di una famiglia di fatto (..) è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale”.

Altre notizie